Subappalti, subaffidamenti e subcontratti per appalti di servizi

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Definizione di subappalto e subaffidamento- Documentazione da produrre, procedura per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto

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SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.), il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che dovranno essere eseguite necessariamente a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche d’appalto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

  • il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione del servizio o della fornitura;
  • non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
  • all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi e le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare;
     

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. DGUE del subappaltatore;
  2. Dichiarazione integrativa al DGUE del subappaltatore;
  3. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti tecnico professionali del subappaltatore per prestazioni ed importo pari all'importo del subappalto da assumere. Compilare il modello "prospetto referenze precedenti contratti" (allegato);
  4. Tracciabilità dei flussi finanziari del subappaltatore ex art. 3 Legge n. 136/2010;
  5. Dichiarazione dell'impresa appaltatrice su forme di collegamento e controllo ex art. 2359 c.c. (già contenuta nell'istanza allegata);
  6. Contratto di subappalto, datato e sottoscritto in ogni pagina sia dall'impresa appaltatrice che dal subappaltatore e contenente i seguenti riferimenti
  • assunzione obblighi in materia di tracciabilità;
  • importo complessivo di subappalto con indicazione espressa degli oneri per la sicurezza;
  • clausola relativa all'obbligo del rispetto anche da parte dei subappaltatori del Patto di Integrità predisposto dall'Amministrazione;
  • ove previsti, termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA (max. 30 gg.) ovvero indicazione che, trattandosi di micro o piccola impresa, la S.A. procederà al pagamento diretto del subappaltatore. 
  • Se prodotto unitamente alla richiesta, il contratto d'appalto deve riportare altresì la "clausola sospensiva dell'efficacia" all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.
  • Solo per subappalti di importo superiore a € 150.000,00 IVA esclusa, dovrà essere altresì prodotta la dichiarazione per ottemperare alla comunicazione antimafia.

L’operatore può, per agevolare l’istruttoria, presentare lo schema di contratto di subappalto insieme all’istanza; l'originale dovrà poi essere prodotto almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto.


Non costituiscono subappalto:

I SUBAFFIDAMENTI

I contratti aventi ad oggetto attività diverse dal servizio oggetto dell'appalto, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% e a € 100.000,00 o con percentuale di incidenza della manodopera inferiore al 50%, sono qualificabili come sub-affidamenti e come tali non sono soggetti ad autorizzazione ma a semplice comunicazione preventiva, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario.
Alla comunicazione di sub affidamento deve essere allegata Copia del sub-contratto che contenga la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

 


CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE

I contratti continuativi di cooperazione sono contratti che l'operatore economico aggiudicatario ha sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti devono essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ultimo aggiornamento

14/03/2023, 14:34