Descrizione
Descrizione
Sono in vigore le misure strutturali per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.
In particolare, sono in vigore le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti (24h/24h): benzina EURO 0 e EURO 1 – diesel EURO da 0 a 3.
Salvo ulteriori future proroghe, le limitazioni permanenti alla circolazione per i veicoli EURO 4 diesel partiranno il 01 Ottobre 2022.
(vedi infografica misure permanenti).
Prosegue il progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli tramite l’installazione a bordo di un dispositivo (c.d. “scatola nera”) in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale, al fine di introdurre nuove modalità di controllo per limitare le effettive emissioni prodotte dai veicoli stessi.
A far data dallo scorso 11 gennaio, al progetto possono aderire anche i veicoli Euro 1 a benzina. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire sono disponibili sulla web application MoVe-In.
MISURE STRUTTURALI E TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO
Dal 1 Gennaio AL 31 Dicembre NON POSSONO CIRCOLARE, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi infrasettimanali) dalle 07.30 alle 19.30 :
- Autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
- Autoveicoli a benzina Euro 1 (dall’11 gennaio 2021);
- Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
Dal 1 Ottobre AL 31 Marzo NON POSSONO CIRCOLARE, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi infrasettimanali) dalle 07.30 alle 19.30 :
- Ciclomotori e motocicli a due tempi di classe Euro 1;
NON POSSONO CIRCOLARE su tutto il territorio regionale, senza più alcuna interruzione temporale (24h/24h)
- Ciclomotori e motocicli a due tempi di classe Euro 0;
- Autobus di categoria M3 di tipo urbano/interurbano e suburbano utilizzati per il TPL diesel Euro 0, 1 e 2.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il fermo della circolazione non si applica, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge Regionale 24/2006:
- Autostrade;
- Strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud)
- Tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane e precisamente: Tangenziale Ovest, via Oberdan, tratto tra Tangenziale Montelungo e Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo
- Al Piazzale antistante l’Ortomercato per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi
- Ai parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima
- Ai parcheggi posti a est dell’area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli.
- Ai parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia o comunque da nord rispetto alla città capoluogo
VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- **veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (FAP).
** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3).
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- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
DEROGHE
Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli aderenti al Progetto Move-In;
MISURE STRUTTURALI TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO
LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 1° LIVELLO
Scattano dopo 4 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni permanenti già in vigore
- Autoveicoli diesel privati fino a Euro 4, non circolano dalle 8,30 alle 18,30;
- Autoveicoli diesel Euro 3, non circolano da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 19,30;
- Autoveicoli diesel commerciali e private fino a Euro 3, il sabato e festivi non circolano dalle 8,30 alle 18,30;
- Aderenti move in stesse limitazioni in base alla categoria Euro
LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 2° LIVELLO
Scattano dopo 10 giorni consecutivi di PM10 elevato e si aggiungono alle limitazioni di 1° livello già in vigore
- Autoveicoli diesel privati fino a Euro 4, non circolano dalle 8,30 alle 18,30;
- Autoveicoli diesel fino a Euro 3, non circolano dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19.30
- Autoveicoli diesel fino a Euro 3,sabato e festivi non circolano dalle 8,30 alle 18,30;
- Autoveicoli diesel commerciali Euro 4, non circolano dalle 8,30 alle 12,30;
- Aderenti move in stesse limitazioni in base alla categoria Euro
SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO
- La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo – climatico e sociale , quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale
I Comuni non possono concedere deroghe speciali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.
SANZIONI
- A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06, artt. 13, 22 e 27 c.11 L.R. 24/2006 e dd. G.R. N. 2055/2019 e precedenti delibere, indicando la sanzione corrispondente e cioè euro 150,00 (doppio del minimo L.689/81).
Competente per eventuali ricorsi è il dirigente del Settore Polizia Locale.
"NOVITA DI RILIEVO"
D.g.r. 20 giugno 2022 - n. XI/6545
La Giunta Regionale con delibera del 20/06/2022 conferma l’avvio delle limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel introdotte dalla d.g.r. n. 3606/2020 nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 1° ottobre 2022.
Viene introdotta una deroga temporanea dall’applicazione delle nuove limitazioni per i veicoli di classe Euro 4/ IV diesel i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023.
La Giunta Regionale dispone l’avvio del monitoraggio per i veicoli Euro 4 diesel aderenti al servizio Move-In a partire dal 1° ottobre 2022 e individua il 1° settembre 2022 quale data di apertura della possibilità di adesione al servizio sulla piattaforma regionale Move-In (viene precisato che il monitoraggio sarà effettuato nell’arco di tutto l’anno per verificare che non si ecceda la quota chilometrica autorizzata di 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli N1, N2, N3 e M3).
Vengono inoltre stabilite a favore dei soli veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante nuove tempistiche di adesione per i servizi aggiuntivi Move-In (possibilità di percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente nell’arco del triennio, possibilità di utilizzare il veicoli anche durante le limitazioni temporanee) prevedendo che:
- gli stessi si applicano solo per le adesioni degli operatori avvenute sulla piattaforma dedicata entro il 31 ottobre 2022 e concludono i loro effetti entro i tre anni successivi, alla data del 30 ottobre 2025;
- la trasmissione degli elenchi a Regione da parte delle associazioni di categoria deve avvenire entro il 30 novembre 2022;
Viene infine modificata la definizione riportata nell’Allegato 1 alla d.g.r. n. 3606/2020 stabilendo che «** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3)».