Descrizione
Anche per l'anno 2019 sono state confermate, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.2.2019, le aliquote e le detrazioni già in vigore per il 2018 (per TASI vedi art. 20, comma 7, del Regolamento IUC).
IMMOBILI OCCUPATI DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo. La restante parte, nella misura dell’80%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie per l’intero importo dovuto.
Qualora l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale, l’occupante non è tenuto al versamento della TASI, nel caso in cui l’immobile appartenga alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Diversamente, per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’occupante (anche nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale) versa la TASI nella misura del 20% del complessivo dovuto.
In ogni caso, il possessore versa l’80% dell’ammontare complessivo dell’imposta.
- Immobili classificati nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 (e relative pertinenze) adibiti ad abitazione principale, sia per il possessore che per l'utilizzatore.
Per abitazione principale si intende un unico immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; il cambio di residenza è condizione necessaria per poter usufruire dell'esenzione per abitazione principale. N.B. E' necessario recarsi in Anagrafe per il cambio di residenza anche se il trasferimento avviene fra due immobili ubicati allo stesso indirizzo.
- Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) adibiti ad abitazione principale del possessore (titolare del diritto reale), in quanto già assoggettati ad IMU con aliquota massima; gli occupanti che utilizzino come abitazione principale immobili delle stesse categorie A/1, A/8 e A/9 sono, invece, tenuti al pagamento della TASI, come sopra specificato (v. paragrafo "Immobili occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale").
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nello Stato di residenza, a condizione che l'immobile non sia locato o dato in comodato d'uso.
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Unità immobiliari di proprietà di Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi ed Enti del Servizio sanitario nazionale destinate esclusivamente per fini istituzionali.
- Terreni agricoli.
Labase imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione è applicabile ai fabbricati che risultino oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone non superabili con interventi di manutenzione. Tale circostanza può essere accertata, su richiesta del contribuente, dal dirigente del Settore Sportello dell'Edilizia, con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, può essere autocertificata dal proprietario mediante dichiarazione sostitutiva da trasmettere al Settore Tributi. La riduzione di imposta si applica dalla data di presentazione della richiesta di perizia o della dichiarazione sostitutiva. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria).
- per i fabbricati ad uso abitativo e e relative pertinenze¹ classificati nelle categorie catastali dall'A/2 all'A/7, dati in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori ai figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente a Brescia; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda a Brescia un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L'imposta è ridotta al 75%:
- per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze¹ locate a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 1, 2 , 3 della legge n. 431/1998.
- Entro il 16 giugno 2019: acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.
- Entro il 16 dicembre 2019: saldo relativo all’imposta dovuta.
- Entro il 16 giugno 2019: unica soluzione.
Codice Ente | B157 |
Tipologia | Codice tributo |
Fabbricati rurali strumentali | 3959 |
Aree edificabili | 3960 |
Altri fabbricati | 3961 |
• la casella “detrazione” non è da compilare
• per il ravvedimento operoso va barrata la sola casella “ravvedimento” e non deve essere indicato né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto il codice tributo di riferimento.
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Il ravvedimento operoso TASI può essere effettuato, sempreché la violazione non sia già stata contestata:
- Entro quattordici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo
- Dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione dell'1,5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Dopo il trentesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando la sanzione del 1,67% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
- Oltre i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla scadenza applicando la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Trascorso tale termine, l'imposta non è più ravvedibile
Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale dello 0,3% dal 1° gennaio 2018 e dello 0,8% dal 1° gennaio 2019, con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
I versamenti relativi al ravvedimento operoso TASI vanno effettuati utilizzando il modello F24, barrando la casella "RAVV" e indicando l'importo totale versato, comprensivo di sanzioni e interessi come sopra calcolati, con il codice tributo corrispondente all'imposta omessa.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Brescia, Via XX Settembre n. 15 ed ai seguenti numeri telefonici: 030/297.7672 - 030/297.7673, negli orari di seguito indicati:
mercoledì dalle 9.00 alle 14.00
Pomeriggio lunedì, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.30
E' attivo anche un indirizzo e-mail infoimutasi@comune.brescia.it a cui è possibile porre quesiti o chiedere chiarimenti sull'imposta.