TASI aliquote detrazioni termini di versamento e dichiarazioni

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Guida alle aliquote per l'anno 2019. Termini, modalità di versamento e dichiarazione

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TASI

Descrizione

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Accedi al servizio di calcolo Tasi attraverso i "Servizi Online" nella sezione "Tributi".
 
N.B. - Per il calcolo della Tasi riferita agli inquilini/occupanti non residenti occorre eseguire le seguenti operazioni:
 
1. Scegliere come "Tipologia immobile" la dicitura "Altri immobili"
2. Indicare alla voce "Rendita catastale" la rendita catastale dell'unità immobiliare
3. Indicare alla voce "Inquilino/occupante non residente"
4. Cliccare sulla voce "Calcola"
 
Le stesse modalità devono essere utilizzate per il calcolo della Tasi per inquilini/occupanti residenti in immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019
       
Anche per l'anno 2019 sono state confermate, con delibera del Consiglio Comunale  n. 18 del 26.2.2019, le aliquote e le detrazioni già in vigore per il 2018 (per TASI vedi art. 20, comma 7, del Regolamento IUC). 

 

 

            Aliquota di base per tutti gli immobili, compresi i "beni merce":  0,8‰.

 

 

IMMOBILI OCCUPATI DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO  REALE

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo. La restante parte, nella misura dell’80%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie per l’intero importo dovuto.
Qualora l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale, l’occupante non è tenuto al versamento della TASI, nel caso in cui l’immobile appartenga alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Diversamente, per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’occupante (anche nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale) versa la TASI nella misura del 20% del complessivo dovuto.

 In ogni caso, il possessore versa l’80% dell’ammontare complessivo dell’imposta.

  
ESENZIONI
 
La T.A.S.I. non è dovuta per l’anno 2019 nei seguenti casi: 
 
  • Immobili classificati nelle categorie  A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 (e relative pertinenze) adibiti ad abitazione principale, sia per il possessore che per l'utilizzatore.

    Per abitazione principale si intende un unico immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; il cambio di residenza è condizione necessaria per poter usufruire dell'esenzione per abitazione principale. N.B. E' necessario recarsi in Anagrafe per il cambio di residenza anche se il trasferimento avviene fra due immobili ubicati allo stesso indirizzo.

  • Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) adibiti ad abitazione principale del possessore (titolare del diritto reale), in quanto già assoggettati ad IMU con aliquota massima; gli occupanti che utilizzino come abitazione principale immobili delle stesse categorie A/1, A/8 e A/9 sono, invece, tenuti al pagamento della TASI, come sopra specificato (v. paragrafo "Immobili occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale").

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nello Stato di residenza, a condizione che l'immobile non sia locato o dato in comodato d'uso.

Si considera altresì abitazione principale quella di proprietà dell'anziano o disabile che abbia trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, a condizione che l'immobile non sia locato, nonchè quella assegnata al coniuge legalmente separato.
 
  • Unità immobiliari di proprietà di Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi ed Enti del Servizio sanitario nazionale destinate esclusivamente per fini istituzionali.
  •  Terreni agricoli.
 
        
RIDUZIONI
 

Labase imponibile è ridotta del 50%:

  1. per i fabbricati di interesse storico artistico;
  2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La riduzione è applicabile ai fabbricati che risultino oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone non superabili con interventi di manutenzione. Tale circostanza può essere accertata, su richiesta del contribuente, dal dirigente del Settore Sportello dell'Edilizia, con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, può essere autocertificata dal proprietario mediante dichiarazione sostitutiva da trasmettere al Settore Tributi. La riduzione di imposta si applica dalla data di presentazione della richiesta di perizia o della dichiarazione sostitutiva. Non sono considerati inagibili o inabitabili  gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria).
  3. per i fabbricati ad uso abitativo e e relative pertinenze¹  classificati nelle categorie catastali dall'A/2 all'A/7, dati in uso gratuito a parenti  di primo grado (genitori ai figli e viceversa) che la utilizzino come abitazione principale ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente a Brescia; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda a Brescia un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta è ridotta al 75%:

  1. per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze¹ locate a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 1, 2 , 3 della legge n. 431/1998.
           
 (1) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
           
         
 
TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
 
  • Entro il 16 giugno 2019: acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.
  • Entro il 16 dicembre 2019: saldo relativo all’imposta dovuta.
Oppure:
  • Entro il 16 giugno 2019: unica soluzione.
 
 
L’ufficio è a disposizione del contribuente, previo appuntamento (v. ultimo paragrafo), per le consulenze riguardanti il calcolo dell’imposta esclusivamente per immobili che si trovano nel Comune di Brescia. L’interessato deve presentarsi allo sportello munito di visura catastale o di atto di compravendita. Il servizio di calcolo si effettua unicamente per contribuenti che possiedano un numero di immobili soggetti ad imposta non superiore a 5.
 
Il versamento dell’imposta è effettuato mediante modello F24 presentabile presso banche, Equitalia ed uffici postali  e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
 
Con il mod. F24 possono essere compensati, esclusivamente per via telematica, eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, locali ed a contributi previdenziali ed assicurativi che, in questo modo, sono utilizzati per il pagamento della TASI fino al suo azzeramento.
 
Per il versamento  TA.S.I. a favore del Comune di Brescia si devono indicare nell'F24 i seguenti codici:
 
Codice Ente B157
 
 
Tipologia Codice tributo
Fabbricati rurali strumentali​ 3959​
Aree edificabili​ 3960
Altri fabbricati​ 3961​
 
 
N.B.

• la casella “detrazione”  non è da compilare

• per il ravvedimento operoso va barrata la sola casella “ravvedimento” e non deve essere indicato né il codice delle sanzioni né quello degli interessi, ma soltanto il codice tributo di riferimento.
 
Non c’è obbligo di versamento se l’imposta annuale complessiva è pari o inferiore a € 8,00.
 
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 
DICHIARAZIONI
 
Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i proprietari, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU se dovuta e, per i   detentori/occupanti, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dai rispettivi regolamenti.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento operoso TASI può essere effettuato, sempreché la violazione non sia già stata contestata:

  • Entro quattordici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo
  • Dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione dell'1,5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
  • Dopo il trentesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando la sanzione del 1,67% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
  • Oltre i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla scadenza applicando la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

    Trascorso tale termine, l'imposta non è più ravvedibile

    Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale dello  0,3% dal  1° gennaio 2018 e dello 0,8% dal 1° gennaio 2019, con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

    I versamenti relativi al ravvedimento operoso TASI vanno effettuati utilizzando il modello F24, barrando la casella "RAVV" e indicando l'importo totale versato, comprensivo di sanzioni e interessi come sopra calcolati, con il codice tributo corrispondente all'imposta omessa.

      
INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Brescia, Via XX Settembre n. 15 ed ai seguenti numeri telefonici: 030/297.7672 - 030/297.7673, negli orari di seguito indicati:
 
Mattino  lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle   9.00 alle 12.30
                 mercoledì    dalle   9.00 alle 14.00
Pomeriggio lunedì, martedì e giovedì     dalle 14.00 alle 15.30

 

E' attivo anche un indirizzo e-mail infoimutasi@comune.brescia.it a cui è possibile porre quesiti o chiedere chiarimenti sull'imposta.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai documenti sotto indicati o al sito Dipartimento delle Finanze.
 
PRENOTAZIONI
 
L'appuntamento relativo alla consulenza sul calcolo TASI può essere prenotato al n. 030/2977662 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure collegandosi attraverso il Servizio Online, nella sezione "Appuntamenti" alla voce "Prenotazioni Settore Tributi".

 

Ultimo aggiornamento

20/03/2023, 14:44