Descrizione
Descrizione
Descrizione dell'attività
Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria:
VENDITA DI FINE STAGIONE (SALDI)
possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell'anno e per una durata massima di 60 giorni.
La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:
per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per una durata di 60 giorni;
per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio, per una durata di 60 giorni
LE VENDITE DI FINE STAGIONE NON NECESSITANO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL COMUNE
VENDITA PROMOZIONALE
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali di prodotti oggetto di saldo, NON possono essere effettuate durante il periodo dei saldi e nei 30 giorni antecedenti i saldi (art. 116 della L.R. 02.02.2010 n.6 - L.R. n. 9 del 27.3.2017).
Le vendite promozionali di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggetti ad alcuna limitazione.
LE VENDITE PROMOZIONALI NON NECESSITANO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL COMUNE.
VENDITA DI LIQUIDAZIONE
è effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
- cessazione dell'attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane;
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane;
- trasferimento dell'azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell'anno per una durata massima 13 settimane;
- trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima 6 settimane. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria e non può essere effettuata nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione.
Domande e comunicazioni
La comunicazione deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione.
Allegati:
Vendita di liquidazione, elenco delle merci da porre in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta:
Allo sportello telematico SUAP
Normativa di riferimento
Liquidazione schema riassuntivo (vedi allegati)
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Legge regionale (Regione Lombardia) 2 febbraio 2010, n. 6 - Art. 114 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
Legge Regionale n. 9 del 27 marzo 2017 - Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali
L.G.R. 14 Dicembre 2011 n. IX/2667 - Aggiornamento della disciplina dei saldi