Descrizione dell'attività
E’ il servizio che permette di:
- gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso;
- vendere le casse e altri articoli funebri;
- trasportare il cadavere, cioè trasferire la salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
La presentazione della SCIA consente di svolgere l’attività sull'intero territorio regionale.
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario:
- possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- designare un direttore tecnico, responsabile dell’attività funebre, per svolgere le pratiche amministrative e la trattazione degli affari. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti morali e i requisiti formativi previsti dall'Allegato I della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2005, n. 7/20278;
- scegliere almeno quattro operatori funebri o necrofori. Gli operatori funebri devono possedere i requisiti formativi previsti dall'Allegato I della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2005, n. 7/20278 e devono essere assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con chi avvia l'attività. In alternativa possono essere assunti anche attraverso consorzi o contratti di agenzia.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L’attività deve avere :
-
una sede commerciale idonea, dedicata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse ed articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale;
-
almeno un’auto funebre e un'autorimessa.
La sede commerciale e l’autorimessa possono essere acquisite anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura. La durata e il contenuto di questi contratti devono garantire lo svolgimento dell’attività in modo continuativo e funzionale.
Sale del commiato
Se si vuole gestire anche sale del commiato, dopo aver avviato l'attività di agenzia funebre è necessario richiedere autorizzazione per la gestione di sale del commiato.
Case funerarie
La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 74, comma 3.
Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l'osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato (art. 70 bis della Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'.)
Vendita di bare o altri articoli
Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche SCIA A per esercizio di vicinato.
Disbrigo di pratiche inerenti le onoranze funebri
Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche SCIA per agenzia d'affari.
Apertura ulteriori sedi commerciali
Per aprire ulteriori sedi commerciali è necessario disporre di un incaricato alla trattazione degli affari. L’incaricato deve possedere gli stessi requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.
Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza sul portale "impresainungiorno"
Note:
L'autocertificazione dei requisiti morali di altri soggetti deve essere allegata alla documentazione se, oltre al richiedente, ci sono altri soggetti tenuti alla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi morali.
La copia dei formali contratti stipulati con società terze deve essere allegata alla documentazione se il richiedente non possiede direttamente la rimessa e/o le auto funebri e/o gli operatori funebri.
L'elenco, la tipologia delle auto funebri e la copia dei libretti di idoneità devono essere allegati alla documentazione se la società richiedente possiede auto funebri.
La nomina degli operatori funebri deve essere allegata alla documentazione se gli operatori funebri hanno stipulato regolare contratto di lavoro con il richiedente.
Allegati:
Autocertificazione disponibilità operatori funebri
Dichiarazione direttore tecnico
Requisiti soggettivi morali
Copia contratti stipulati con società terze
Copia prezzario
Elenco, tipologia e copia dei libretti di idoneità delle auto funebri
Planimetria quotata e firmata da tecnico abilitato dei locali destinati ad attività produttive
Variazione dell'attività
Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.
Note:
L'autocertificazione dei requisiti morali di altri soggetti deve essere allegata alla documentazione quando, oltre al richiedente, variano altri soggetti tenuti alla dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi morali.
La dichiarazione direttore tecnico deve essere allegata alla documentazione quando varia il direttore tecnico.
La copia dell'atto notarile deve essere allegata alla documentazione nei casi previsti di subingresso.
Allegati:
Dichiarazione direttore tecnico
Autocertificazione dei requisiti soggettivi morali
Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile
Normative di riferimento:
Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n.127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione
Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4 - Regolamento di attuazione del titolo VI bis della Legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33.